Pensione di reversibilità di pensionato (diretta): nel caso in cui il dante causa era già titolare di pensione.
Pensione di reversibilità di assicurato (indiretta): nel caso in cui il dante causa non era già titolare di pensione, ma possedeva i requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità
COSA FORNISCE LA PRESTAZIONE
La pensione mensile erogata dall’Ente
CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I componenti del nucleo familiare del dante causa così come individuati dalla normativa di riferimento
I BENEFICIARI:
1. il coniuge;
il coniuge separato, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con “addebito” (cioè per colpa), solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
il coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di divorzio.
Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’
unica quota
di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate. In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera.
In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.
2. i figli
(legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti):
minori di 18 anni;
studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.
3. i nipoti, che la Corte Costituzionale ha equiparato ai figli legittimati includendoli tra i destinatari della pensione di reversibilità, purché di età inferiore ai 18 anni e a carico del dante causa, anche se non formalmente affidati allo stesso.
4. i genitori(in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti):
con almeno 65 anni di età;
non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
a carico del dante causa al momento del decesso.
5. i fratelli celibi e le sorelle nubili (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori):
inabili al lavoro;
a carico del lavoratore defunto;
La condizione “a carico” si configura come uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa quando il superstite percepisce un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%.
COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE
E’ necessaria la domanda di pensione. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente al sito. Alla domanda deve essere allegata la seguente
documentazione:
certificato di morte (autocertificazione)
certificato di matrimonio (autocertificazione)
stato di famiglia alla data del decesso (autocertificazione)
dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio
dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
dichiarazione reddituale
modalità di pagamento
Inoltre:
nel caso di pensione di reversibilità indiretta di assicurato, dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa del dante causa degli ultimi due anni;
nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge legalmente separato con addebito, copia della sentenza di separazione legale;
nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge divorziato, copia della sentenza di divorzio. Nel caso esista anche un coniuge superstite, il coniuge divorziato deve rivolgersi all’autorità giudiziaria per la determinazione della percentuale di ripartizione dell’i mporto di pensione;
nel caso di figli studenti, certificato di frequenza scolastica o universitaria;
nel caso di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, di genitori di fratelli celibi o sorelle nubili, dichiarazione reddituale per la verifica della condizione “a carico”;
I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella sezione MODULISTICA.
DECORRENZA
La pensione di reversibilità decorre dal mese successivo alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione.
LE QUOTE DI PENSIONE SPETTANTI AI SUPERSTITI
Coniuge e figli | Percentuale |
---|---|
coniuge senza figli | 60% |
coniuge con un figlio | 80% |
coniuge con due o più figli | 100% |
Figli senza coniuge (*) | Percentuale |
---|---|
unfiglio | 70% |
due figli | 80% |
tre o più figli | 100% |
(*) ai nipoti spettano le stesse quote dei figli
Genitori | Percentuale |
---|---|
un genitore | 15% |
entrambi i genitori | 30% |
Fratelli celibi e sorelle nubili | Percentuale |
---|---|
un fratello/sorelladue fratelli/sorelletre fratelli/sorelle(15% per ogni fratello/sorella sino al massimo del 100%) | 15%30%45% |
RIDUZIONE DELL’ASSEGNO
La pensione di reversibilità è soggetta a riduzione in presenza di redditi del beneficiario, ad esclusione dei casi in cui il nucleo familiare comprende i figli di minore età, studenti o inabili.
Reddito | Percentuale di riduzione |
---|---|
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio) | 25 per cento |
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio) | 40 per cento |
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio) | 50 per cento |