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attenzione va rinnovato!

Il personale scolastico è esposto a un elevato rischio di contagio, in quanto la tipologia di attività lavorativa presuppone il costante contatto con studenti e altri soggetti. Chiedi a Cedan S.r.l.s. tutte le informazioni

 

Il rapporto Inail sulle denunce di infortunio e malattia professionale aggiornato a settembre 2020 mostra 300 segnalazioni solo a settembre, per quanto riguarda il contagio da Covid-19 da parte del comparto scuola. Si conferma che, come indicato nella circolare Inail 13/2020, sono da ricomprendere nelle situazioni di elevato rischio di contagio tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. Nel caso della scuola gli insegnanti e le altre tipologie di personale scolastico, come ad esempio i dirigenti scolastici, il personale ATA, gli impiegati delle segreterie, gli assistenti tecnici, gli educatori e simili, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza, sono esposti a un elevato rischio di contagio, in quanto l’attività lavorativa presuppone il contatto con l’utenza, vale a dire con gli studenti e con altri soggetti.

Nell’ipotesi poi di contagio in occasione di lavoro la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.

Studenti risultati positivi al Covid-19

L’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista, dall’articolo 1, comma 3, n. 288 e dall’articolo 4, comma 1, n. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività: a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro; b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria; c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

La copertura assicurativa opera soltanto per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge. È escluso dalla tutela anche l’infortunio in itinere di cui all’articolo 1, comma 9, e all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto11. Esiste quindi una limitazione della tutela assicurativa con riguardo all’attività protetta che non consente, allo stato, di includere gli studenti nella tutela assicurativa per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand’anche il medico redigesse, in ipotesi, un certificato medico di infortunio. Resta fermo che anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all’Inail poiché l’obbligo in questione sorge per il solo fatto dell’emissione di un certificato medico di infortunio. Si ribadisce infatti che l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all’Inail.

L’Inail precisa che la copertura assicurativa comprende anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in Dad.  Si coglie l’occasione per fornire ulteriori informazioni in merito alla copertura assicurativa per eventuali infortuni accaduti a studenti ed insegnanti in caso di didattica a distanza. La normativa emergenziale emanata per il contenimento dell’epidemia per infezione da SARS-CoV-2 ha introdotto lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza come modalità necessaria per contenere i contagi12. Successivamente, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, è stata introdotta la didattica digitale integrata 13, in forma complementare, che prevede l’erogazione a distanza di parte della didattica, o in forma esclusiva, nei casi di sospensione dell’attività in presenza.

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