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isee in scadenza
attenzione va rinnovato!

Assegno unico 2022, guida, requisiti e regole in attesa di procedura web

 

Per beneficiare dell’assegno unico per i figli 2022 sarà necessario presentare domanda all’INPS corredata da ISEE. In caso di mancata presentazione di ISEE si riceverà la cifra minima

L’assegno unico è un sussidio per le famiglie con figli che ha l’obiettivo di ridisegnare in un’unica soluzione tutti i bonus e le detrazioni legate alle famiglie con figli. La sua introduzione è legata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 Aprile 2021 della legge, che contiene la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. La legge delega approvata in Parlamento in vigore dal 21 Aprile 2021, definisce i criteri che porteranno all’approvazione dei decreti attuativi sull’assegno unico. Sarà riconosciuto per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza fino al 21 anno di età. Sono previste alcune maggiorazioni per i figli successivi al secondo e per le madri con meno di 21 anni e per i figli disabili.

Chi ne ha diritto?

  • Disoccupati;
  • Lavoratori dipendenti;
  • Lavoratori autonomi;
  • Liberi professionisti;
  • Incapienti;

Quali sono i requisiti per accedere al sostegno?

  • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

Come si effettua la domanda?

 La domanda di assegno unico si presenta all’INPS in via telematica, direttamente o tramite CAF, dal primo gennaio di ciascun anno, erogato in 12 mensilità, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno in corso fino al 28 febbraio dell’anno successivo. Per il primo anno di applicazione i tempi sono dunque molto stretti, perché l’INPS deve aspettare che il dlgs entri in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che avverrà però solo dopo il parere delle commissioni parlamentari (il termine ultimo è il 25 dicembre): solo a quel punto potrà definire le procedure di domanda, con uno scarto di pochi giorni dall’apertura dei termini.

Cosa significa che l’assegno è retroattivo?

In caso di accoglimento della domanda presentata con le modalità legittime, l’Assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda

Assegno unico figli: cosa è necessario?

Per richiederlo, in attesa di ulteriori specificazioni, sarà necessario presentare il calcolo dell’ISEE.
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un indicatore che valuta la situazione economica del nucleo familiare e che permette l’accesso a numerose prestazioni agevolate o a servizi di pubblica utilità a tariffa ridotta. Ricordiamo che per chi non ha una DSU/ISEE in corso di validità, l’importo equivale a 50euro per ogni figlio.

E’ possibile richiedere gratuitamente il modello ISEE presso le sedi Cedan S.r.l.s.

Per conoscere la sede più vicina a te clicca sul link: https://www.cedan.it/dovesiamo/

 Quanto spetta?

 Per ciascun figlio:

175 euro al mese co ISEE fino a 15mila euro;

Da 175 a 50 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro;

50 euro con ISEE oltre 40mila euro.

Maggiorazioni:

A partire dal terzo figlio:

Maggiorazione di 85 euro con ISEE fino a 15mila euro;

Maggiorazione da 85 a 15 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro;

Maggiorazione di 15 euro con ISEE oltre 40mila euro.

Dal anno 2022, è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili.

Disabili:

Per ciascun figlio minorenne con disabilità è prevista una maggiorazione, in base alla disabilità e all’ISEE:

105 euro al mese per non autosufficienza;

95 euro al mese per disabilità grave;

85 euro al mese per disabilità media.

Per ciascun figlio maggiorenne con disabilità è prevista una maggiorazione:

50 euro al mese da 18 a 21 anni;

85 euro al mese con ISEE fino a 15mila euro, oltre i 21 anni;

Da 85 a 25 euro oltre i 21 anni, con ISEE tra 15mila e 40mila euro, oltre i 21 anni;

25 euro con ISEE oltre i 40mila euro, oltre i 21 anni.

Chi presenta la domanda?

La domanda può essere presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale per i figli minorenni, mentre i figli maggiorenni possono presentarla personalmente e richiedere la corresponsione diretta della quota di spettante (nei casi in cui ne abbiano diritto, in base ai requisiti di seguito indicati)

– Frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea,

– Svolgono un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui,

– Sono disoccupati in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego,

– Stanno facendo il servizio civile universale

 L’assegno spetta in parti uguali ai genitori ma di norma viene versato al richiedente, tuttavia si può chiedere, anche in un momento successivo alla domanda, che venga diviso in misura pari fra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato. Per i figli con disabilità l’assegno unico spetta a prescindere dall’età. Nel caso di un nuovo nato, è possibile richiederlo a partire dal settimo mese di gravidanza.

Dove presentare la domanda

 A partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:

  • Portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
  • Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Come viene corrisposto l’assegno?

Per quanto concerne l’erogazione dell’Assegno temporaneo, l’importo spettante, è corrisposto mediante:

– accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);

–  bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;

–  accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i nuclei beneficiari di Rdc.

Per ulteriori informazioni contatta la sede Cedan S.r.l.s. più vicina a te e visita il nostro sito www.cedan.it Caf (3459971504) e Patronato (3938803469).