La scadenza riguarda tutto il personale scolastico: personale docente (compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed ATA di ruolo, ad eccezione dei dirigenti scolastici.
Il termine di presentazione delle domande di pensionamento per docenti e personale ATA, secondo quanto indicato dal MIUR (Decreto 8 settembre 2022 e Circolare n. 31924 dell’8 settembre 2022) è fissato per venerdì 21 ottobre 2022.
Solo i dirigenti scolastici avranno tempo fino al 28 febbraio 2023.
Stesse tempistiche sono inoltre previste per l’eventuale revoca dell’istanza precedentemente inoltrata.
Il termine del 21 ottobre 2022 dovrà essere osservato anche dal personale scolastico (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio e che intende chiedere latrasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
Questa possibilità è riconosciuta a coloro che:
hanno i requisiti perla pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini)
non hanno ancora compiuto il 65° anno di età.
È necessario però, per questi casi, che ricorrano le condizioni previste dal Decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Scadenza al 31 agosto 2023 per la domanda di cessazione dal servizio per gli aventi diritto all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci. Domanda che potrà essere presentata in modalità telematica tramite i nostri servizi di patronato.
Devono invece presentare domanda di pensione di vecchiaia coloro i quali vogliono andare in pensione il 1° settembre 2023, in possesso dei seguenti requisiti:
67 anni di età al 31 agosto 2023 (d’ufficio) o al 31 dicembre 2023 (a domanda) con minimo 20 anni di contributi.
(Rif. normativo: articolo 24, commi 6 e 7, della Legge n.214 del 2011)
66 anni e 7 mesi di età al 31 dicembre 2023 e anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2023.
(I requisiti per la domanda di pensione scuola sono disciplinati dall’articolo 1, commi da 147 a 153 dellaLegge 27 dicembre 2017, n. 205)
Senza opportuna domanda all’INPS, i docenti e i lavoratori ATA sarebbero collocati a riposo d’ufficio soltanto dal 1° settembre 2024. Infatti, senza prima formalizzare le dimissioni nei termini indicati dal MI, non è poi possibile presentare domanda di pensione scuola all’INPS nei primi mesi del 2023.
Possono presentare domanda di pensione con Opzione donna, docenti, dirigenti e ATA con i seguenti requisiti, maturati al 31 dicembre 2021:
Donne con 58 anni di età e anzianità contributiva di 35 anni.
Possono presentare domanda di pensione con Quota 100, docenti, dirigenti e ATA con 62 anni di età e 38 di contributi maturati al 31 dicembre 2021.
Scadenza al 31 dicembre 2022 invece, per Quota 102.
Requisiti per gli aventi diritto, aver maturato 64 anni di età e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2022.
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