QUOTA 103: beneficiari, requisiti, finestre mobili, preavviso e cumulabilità.
Dopo la conclusione del periodo di vigenza della pensione anticipata (Quota102), è ancora possibile accedere alla pensione anticipata con requisiti meno onerosi di quelli ordinariamente previsti (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne).
Con 41 anni di contributi e 62 anni di età perfezionati necessariamente nel corso del 2023 è possibile, infatti, lasciare il lavoro e andare in pensione con Quota 103.
Una volta maturato il diritto entro il 31 dicembre 2023, gli interessati potranno comunque presentare domanda di pensione anche successivamente a tale data.
L’importante è che i prescritti requisiti di età e contribuzione vengano maturati entro il 31 dicembre 2023.
Beneficiari
Accedono a Quota 103 tutti i lavoratori dipendenti – sia pubblici che privati – gli autonomi e gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps. Quota103 non può, invece, essere richiesta da:
– Militari;
– Forze armante;
– Polizia e Polizia penitenziaria;
– Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– Guardia di finanza;
– Iscritti al Fondo Clero;
– Esattoriali;
– iscritti alle Casse libero professionali.
Requisiti
Per il diritto alla pensione Quota 103 sono necessari almeno 41 anni di contributi e 62 anni di età.
I requisiti richiesti per il diritto a pensione Quota 103 non possono essere considerati utili ai fini degli accordi di sospensione e dell’indennità di prepensionamento nell’ambito dei contratti di espansione, né per i dipendenti pubblici che abbiano raggiunto i requisiti del collocamento a riposo per raggiuntiti limiti di età.
Contributi
Tutti i contributi accreditati sono validi per l’accesso alla pensione Quota 103 (obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi), fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, se richiesto dalla gestione presso cui è liquidato il trattamento pensionistico (per esempio, il Fondo pensioni lavoratori dipendenti).
Sono validi altresì quelli derivanti dal cumulo di due o più gestioni previdenziali dell’INPS, purché riferiti a periodi non coincidenti. Sono, invece, esclusi quelli versati presso le Casse di previdenza dei professionisti.
Decorrenza
Una volta maturati i requisiti richiesti per l’accesso a pensione Quota 103, la decorrenza della pensione scatta in base a determinate finestre, tenendo conto della natura giuridica del datore di lavoro, cioè pubblica o privata:
tre mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori del settore privato e per gli autonomi;
sei mesi dalla maturazione dei requisiti per i dipendenti pubblici, che devono presentare domanda di collocamento a riposo con un preavviso di sei mesi.
Se i requisiti vengono perfezionati entro il 31 dicembre 2022, la prima decorrenza possibile della pensione è 1° aprile 2023 per i lavoratori autonomi e dipendenti del settore privato, e 1° agosto 2023, per quelli del settore pubblico.
Per il personale del comparto scuola e AFAM, le domande di cessazione dal servizio finalizzate all’accesso a Quota103 devono essere presentate entro il 28 febbraio 2023.
Importo
L’importo del trattamento pensionistico è sottoposto ad un tetto. Fino al raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni fino al 2026), viene erogato un importo mensile massimo lordo della pensione non superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS che, per il 2023, è pari a 2.818,7 euro lordi mensili. Al compimento del 67° anno di età, la pensione sarà erogata nel suo importo pieno calcolato secondo le regole ordinarie.
Quota 103 e altri redditi
La pensione Quota 103 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo di qualsiasi entità.
È cumulabile, con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’incumulabilità riguarda i redditi percepiti dopo la decorrenza della pensione e vale fino alla data di compimento dell’età pensionabile (fino al 2026, 67 anni). In caso di percezione di redditi da lavoro, i pensionati Quota 103 devono darne immediata comunicazione all’Inps che procederà alla sospensione del trattamento per tutto l’anno di produzione del reddito.
Quota 100 e 102
Le stesse caratteristiche e condizioni valgono anche per le pensioni anticipate Quota100 e Quota 102 che possono ancora oggi essere richieste dai soggetti che hanno maturato i vecchi requisiti (per l’una, 38 anni di contributi e 62 anni di età entro il 2021; per l’altra, 38 anni di contributi e 64 anni di età entro il 2022).
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