Riconoscimento malattia professionale
Per malattia professionale si intende una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita, enon causa violenta econcentrata, nel tempo) contratta nell’esercizio a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore.
PUÒ ESSERE PRESENTATO SIA COME PRIMA RICHIESTA CHE COME INTERVENTO INTEGRATIVO IN SEDE DI OPPOSIZIONE.
Riconoscimento infortunio non denunciato
Si considera infortunio ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3giorni.
Riconoscimento danno biologico
Con il termine di danno biologico si definisce una “compromissione lesiva” dell’integrità psico-fisica della persona, temporanea e/o permanente, suscettibile di accertamento evalutazione medico-legale erisarcibile a prescindere dalle caratteristiche individuali e reddituali della persona colpita.
PUÒ ESSERE PRESENTATO COME PRIMA RICHIESTA 0 COME INTERVENTO INTEGRATIVO IN OPPOSIZIONE ANCHE CONTEMPORANEAMENTE AC5 RICONOSCIMENTO RENDITA.
Riconoscimento pensione privilegiata (pubblico impiego)
La pensione privilegiata è un trattamento di natura economica che spetta al dipendente pubblico divenuto inabile per aver contratto patologie derivanti da causa di servizio, indipendentemente dalla durata del servizio prestato.
Riconoscimento del diritto di rendita
Se l’infortunio o la malattia professionale hanno provocato menomazioni permanenti, cioè un danno duraturo nel tempo, tale da raggiungere il grado pari o superiore al 16% al lavoratore viene corrisposto l’indennizzo in rendita.
PUÒ ESSERE PRESENTATO COME PRIMA RICHIESTA 0 COME INTERVENTO INTEGRATIVO IN OPPOSIZIONE
Revisione infortuni e malattie professionali o danno biologico
Per adeguare nel tempo la misura della rendita/indennizzo alle effettive condizioni del lavoratore, il provvedimento è sottoposto a revisione che può essere attiva se disposta dall’INAIL o passiva se richiesta dall’interessato.
Gli interventi hanno esito positivo solo con l’aumento del grado indennizzabile anche se non produce benefici economici.
Riconoscimento rendita a superstiti di titolare di rendita
Lassegno sociale, dal primo gennaio 2009, è erogato dall’inps anche alle persone residenti legalmente in Italia da almeno dieci anni in modo continuativo con i medesimi requisiti di cui all’ intervento 7: aver compiuto 65 anni, non avere altre forme di pensione eavere un reddito annuo che non supera un determinato ammontare.
L’importo dell’assegno sociale èrivalutato annualmente esostituisce dal 1996 la pensione sociale.
Riconoscimento rendita a superstiti di non titolare di rendita
In caso di infortunio mortale o di decesso per malattia professionale (non già denunciata), l’INAIL provvede a corrispondere la rendita, su richiesta dei superstiti del lavoratore deceduto e a presentazione della documentazione sanita ria da cui è possibile rilevare la causa della morte.
PUÒ ESSERE PRESENTATO COME PRIMA RICHIESTA O COME INTERVENTO INTEGRATIVO IN OPPOSIZIONE.
Riconoscimento primo pagamento indennità temporanea
L’indennità temporanea assoluta viene corrisposta in presenza di infortunio o di malattia professionale da cui è derivato un danno tale da impedire temporaneamente lo svolgimento dell’attività lavorativa specifica.
DA RICORDARE CHE NON POSSONO ESSERE STATISTICATI l (9 EX ART. 70 T.U. SE NON PER OPPOSIZIONE; L’INTERVENTO SI RITIENE DEFINITO POSITIVAMENTE SOLO AL MOMENTO DELL’EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI PAGAMENTO DEL SALDO, SENZA CHE l PRECEDENTI PAGAMENTI (ACCONTI) VENGANO TENUTI IN CONSIDERAZIONE Al FINI DELLA STATISTICAZIONE; AL RIGUARDO, L’INAIL SUl RELATIVI PROVVEDIMENTI DOVRA’ EVIDENZIARE CHE SI TRATTA DEL PAGAMENTO DI ACCONTI. PUÒ ESSERE PRESENTATO COME PRIMA RICHIESTA O COME INTERVENTO INTEGRATIVO IN OPPOSIZIONE.
Riconoscimento prolungamento indennità temporanea
Trattasi di prolungamento del periodo, a seguito di presentazione di documentazione sanitaria, di erogazione dell’indennità temporanea già concessa.
L’esito positivo è determinato da una prognosi ulteriore di riconoscimento del prolungamento della inabilità temporanea successiva alla definizione del periodo di inabilità in precedenza riconosciuto dall’INAIL.
L’invio di un certificato continuativo contestuale all’attivazione dell’intervento ClO, in assenza di un precedente provvedimento dell’Istituto, determina, invece, l’esito negativo dell’intervento stesso.
Ne consegue che può essere stat isticato positivamente soltanto l’intervento ClO che determina una nuova attività di valutazione da parte dell’Istituto.
Diversamente, quando nel primo pagamento dell’indennità temporanea è compreso tutto il periodo e, dunque. anche il continuativo presentato dal Patronato, lo stesso intervento sarà esitato negativamente, determinando unicamente il riconoscimento dell’intervento C9.
Da ricordare che la pratica di prolungamento ClO risulta altra e diversa da quella di ricaduta Cl6.
Nella prima ipotesi, infatti, il certificato attesta che l’assenza dal lavoro dovrà essere più lunga rispetto alla prognosi che era stata fatta originariamente dal medico. Pertanto il Patronato, con l’apertura della pratica ClO chiede all’istituto di considerare un periodo di infortunio più ampio rispetto a quello già riconosciuto, giustificato dal fatto che, come attestato dal certificato medico, il lavoratore non ha potuto riprendere il lavoro.
Nella seconda ipotesi, invece, dopo che l’infortunio si è chiuso e l’interessato è tornato al lavoro, si verificano ulteriori “conseguenze morbose” riconducibili all’infortunio precedente, in virtù delle quali l’Istituto previdenziale provvede all’indennizzo della “ricaduta”, in un periodo successivo alla liquidazione della pratica ed alla ripresa dell’attività lavorativa.
PUÒ ESSERE PRESENTATO COME PRIMA RICHIESTA O COME INTERVENTO INTEGRATIVO IN OPPOSIZIONE.
Reintegrazione rendita a superstiti
La somma delle rendite spettanti ai superstiti nelle misure assegnate dal T.U. non può superare l’importo dell’intera retribuzione del defunto. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, te singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite.
Richiesta integrazione rendita
È una prestazione prevista per il titolare di rendita diretta, per la quale non sia scaduto l’ultimo termine revisionate (10 anni per gli infortuni e 15 anni per le malattie professionali), tenuto a sottoporsi a cure mediche e chirurgiche ritenute utili per il recupero della capacità lavorativa o dell’integrità psico-fisica.