Cedan

isee in scadenza
attenzione va rinnovato!

Da gennaio 2023 sono in vigore importanti novità sul Reddito di Cittadinanza, con restrizioni che preparano la strada alla revoca definitiva della misura prevista nel 2024. Le modifiche sono state introdotte dalla  legge di bilancio 2023 (29 dicembre 2022, n. 197). Restano esclusi i nuclei con la presenza di minori, di anziani sopra i 60 anni e disabili. Ricordiamo che la modifica per il 2023 non riguarda quindi la Pensione di cittadinanza. 
Nel 2024 è previsto l’addio al RDC per tutti.
 
Obblighi per gli occupabili
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il parlamento ha previsto una stretta per i soggetti abili al lavoro nello specifico:
 
– devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza;
  • – per i beneficiari, compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del Reddito è subordinata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello;
  • – tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune devono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi);
  • Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, non influisce sull’importo del Reddito di cittadinanza. Vanno quindi comunicati all’Inps solo i redditi eccedenti tale limite massimo.
  • Il contributo economico cessa se il percettore non accetta la prima offerta di lavoro (è abolita la definizione di offerta di lavoro congrua).
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RdC legato all’ obbligo scolastico
Un’altra importante novità relativa al Reddito di Cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2023 riguarda l’obbligo scolastico che diventa un requisito. Per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, nel Bilancio è previsto che l’erogazione del Rdc sia subordinata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente.
Da qui era arrivata la proposta di prevedere l’obbligo di completare il percorso scolastico per chi lo abbia illegalmente interrotto. L’obbligo si affianca a quello di un percorso di formazione professionale, nel caso di persone con titolo di studio superiore, ma non occupate, né impegnate in aggiornamenti formativi. Pena, in entrambi i casi, la perdita del Reddito o dell’eventuale misura assistenziale che dal 2024 lo sostituirà.
 
Decadenza del beneficio
 In attesa dei prossimi Decreti attuativi, per ora è noto che si perderà immediatamente il beneficio nei seguenti casi:
  • nel caso si rifiuti la prima offerta di lavoro anche non congrua (e non più la seconda o la prima congrua, come era stato previsto nella prima stesura della Legge di Bilancio), anche se perviene nei primi 18 mesi di fruizione del RdC. Si precisa che si ritiene congrua l’offerta di un lavoro a tempo determinato o parziale, nonché la prima offerta di lavoro a tempo indeterminato, in una sede entro 80 km o 100 minuti di viaggio dal luogo di residenza. Dal 1° gennaio 2023, anche se la proposta di lavoro (con qualsiasi tipo di contratto) arriva al di fuori degli 80 km o dei 100 minuti di viaggio, un rifiuto comporterà la perdita del sussidio;
  • nel caso in cui non si rispetta l’obbligo alla formazione, alla riqualificazione professionale, alla conclusione del percorso scolastico o alla residenza in Italia.
Nell’ottica di garantire il rispetto di questi criteri, il Governo ha anche annunciato l’avvio di controlli serrati. Resta comunque l’obbligo, pena decadenza di svolgere lavori di pubblica utilità per conto del proprio Comune.
 
Novità canone affitto
Il testo stabilisce che la componente del Reddito pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del Reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in affitto fino ad un massimo di 3.360 annui, dovrà essere erogata direttamente al locatore dell’immobile. Non saranno più i nuclei familiari beneficiari Rdc, quindi, a ricevere la quota per cederla poi al locatore. Dal 1° gennaio 2023 sarà lo stesso proprietario a ricevere direttamente la quota risultante dal contratto di locazione e, poi, potrà destinarla al pagamento parziale o totale del canone.
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