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isee in scadenza
attenzione va rinnovato!

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’appello n. 63 dell’8 Marzo 2024, ha chiarito che chi impartisce ripetizioni o lezioni private in maniera regolare ha l’obbligo di aprire partita Iva, in regime forfettario o speciale. L’obbligo permane anche nel caso di docenti assunti a tempo indeterminato in modalità part time.

 

Il docente potrà scegliere se avvalersi del regime forfettario oppure del regime speciale sulle lezioni private previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Nel primo caso si avrà una tassazione del reddito ai fini IRPEF con l’aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell’IVA, ma con obbligo di fatturazione, mentre nel secondo si applica l’imposta sostitutiva IRPEF del 15 per cento sui compensi che derivano dall’attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione in regime di esenzione.

Si tratta di un chiarimento importante da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto sono numerosi i docenti che svolgono anche abitualmente lezioni private.

 

L’interpello

 

La questione all’esame dell’Agenzia delle Entrate ha per oggetto un interpello presentato da un soggetto che affermava di aver impartito lezioni private di lingua straniera con apertura di Partita IVA e che dal 1° settembre 2023 era titolare di cattedra presso una scuola statale avendo vinto il “concorso ordinario docenti”.

Il docente affermava di voler lavorare part-time, per “impartire lezioni private nell’ottica di 5/6 lezioni a settimana, previa autorizzazione del dirigente scolastico”. In sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l’Istante chiariva di essere stato autorizzato dalla propria dirigente scolastica all’esercizio della libera professione, per l’anno scolastico 2023/2024. L’istante manifestava, dunque, la sua intenzione di chiudere la Partita IVA, e chiedeva, di conseguenza, alcuni chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base alle quali è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra.

Secondo l’Istante, siccome articolo 1, commi da 13 a 16, della legge n. 145 del 2018 non specifica nulla in merito all’abitualità o meno dell’attività esercitata, per i docenti titolari di cattedra che impartiscono lezioni private non sarebbe necessario aprire Partita IVA e nemmeno sarebbe necessario il pagamento dei contributi previdenziali su tali lezioni private, ma solamente un’imposta del 15%.

 

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

 

L’Agenzia ricorda la disciplina del regime speciale introdotto dalla legge di Bilancio 2019 e applicabile ai compensi delle lezioni private: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari”(legge n. 145/2018). L’Agenzia richiama, inoltre, i chiarimenti sul regime speciale di tali compensi, forniti con la circolare n. 8/2019. Nel dettaglio le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito, né rilevano ai fini delle detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali, ma sono rilevanti per il calcolo dell’Isee.

Come enunciato chiaramente nel testo legislativo, il regime ”speciale” di carattere sostitutivo riguarda la tassazione del reddito, ma non incide ai fini Iva, per la quale restano applicabili le regole ordinarie. Per quanto riguarda l’Imposta sul valore aggiunto, acclarati i presupposti oggettivo e territoriale, nel caso in esame il punto dirimente evidenziato dall’Agenzia è la sussistenza del requisito dell’abitualità. L’istante, infatti, aveva aperto la partita Iva per svolgere l’attività di docenza ”abitualmente” e intende continuare a farlo con regolarità anche dopo l’assunzione.

L’Agenzia ritiene che lo svolgimento di ”5/6 lezioni a settimana” configuri proprio quel requisito di ”abitualità” che prevede l’apertura di una partita Iva. Peraltro, osserva l’Agenzia, il regime ”speciale” della legge n. 145/2018 e quello ”forfetario” della legge n. 190/2014 non sono tra loro compatibili. L’istante, quindi, dovrà mantenere la partita Iva e decidere se continuare ad avvalersi dell’uno o dell’altro.

Potrà quindi applicare il regime ”speciale” – che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi dall’attività di lezioni private, con obbligo di fatturazione in regime di esenzione Iva (articolo 10, n. 20), del Dpr n. 633/1972) – o, in alternativa, il regime forfetario, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l’aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell’Iva, ma con obbligo di fatturazione.

 

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