Il nuovo Decreto Superbonus pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene un’ulteriore stretta rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi: lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura anche per chi aveva approvato la CILA-S senza avviare i lavori con fatture di spesa documentate.
La regola è retroattiva, per cui non si può più usufruire della cessione del credito per coloro i quali avevano presentato la CILA entro il 17 febbraio del 2023, data di entrata in vigore del primo decreto Superbonus sulla stretta alle cessioni, ma poi non hanno effettuato alcun intervento edilizio.
Basta CILA al 30 marzo 2024 per le seguenti tipologie:
– abbattimento barriere architettoniche nei condomini, o in singole unità immobiliari con i requisiti richiesti (persona con disabilità nel nucleo familiare o ISEE sotto 15mila euro),
– IACP, cooperative a proprietà indivisa e organizzazioni non lucrative a utilità sociale,
– immobili danneggiati da terremoti o eventi metereologici verificatovisi dopo il 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza.
Immobili terremotati con cessione del credito.
Infine, la cessione del credito e lo sconto in fattura restano possibili solo per lavori effettuati su immobili danneggiati nel cratere sismico del centro Italia, ma solo per i terremoti avvenuti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria fra il 6 aprile 2009 e il 24 agosto 2016.
Inoltre, la deroga è consentita soltanto nel rispetto di determinati limiti di spesa, basati sullo specifico stanziamento di fondi soggetti a verifica del Commissario straordinario per la ricostruzione.
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