Pace contributiva: come aumentare di 5 anni la propria contribuzione
Riscatto periodi senza contribuzione 2024/25: istruzioni per le domande
La legge di bilancio 2024 ha introdotto una nuova opportunità di rinsaldare la propria posizione previdenziale aumentando i contributi versati.
Nello specifico, l’art 1 ai commi 126-.130 della legge 213 2023 prevede la possibilità temporanea, per il biennio 2024-2025, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione fino a un massimo di cinque anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il dovuto a rate mensili in un massimo di 12 anni senza interessi.
La pace contributiva è destinata a coloro che sono iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata. È essenziale che i periodi da riscattare non siano coperti non solo in una cassa specifica ma anche in qualsiasi altro fondo previdenziale. Per conto del lavoratore richiedente, può presentare domanda anche un erede, un parente fino al secondo grado e anche il datore di lavoro, ma solo nelle gestioni private. Il periodo da riscattare, oggetto di domanda, dovrà trovarsi compreso tra due periodi di lavoro nell’arco di tempo che va dal 31 dicembre 1995 al primo gennaio 2024. Si avrà tempo fino al 31 dicembre 2025.
La misura è aperta anche a chi ha già usufruito della pace contributiva tra il 2019 e il 2021.
Il riscatto non è valido nel caso in cui il contribuente abbia periodi già coperti in altri fondi previdenziali oltre che nella cassa specifica. In secondo luogo, non è possibile attivare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione. Nel caso di anzianità assicurativa maturata prima del 1° gennaio 1996, come per esempio l’accredito del servizio militare o la maternità al di fuori del rapporto di lavoro, il riscatto verrà annullato d’ufficio con successiva restituzione dei contributi.
Per la presentazione delle domande entro il 31 dicembre 2025, è possibile presentarsi alle diverse sedi di patronati e intermediari o anche usufruire dei loro metodi telematici.
L’idoneità al riscatto sarà considerata ai fini sia dell’acquisizione del diritto alla pensione sia al calcolo dell’assegno pensionistico. Come previsto dalla Legge di bilancio l’onere di riscatto viene calcolato “a percentuale”, in vigore per il sistema contributivo. Sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti l’invio della richiesta, l’Inps applicherà l’aliquota contributiva di finanziamento per invalidità, vecchiaia, superstiti (IVS) nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda.
Rispetto alla sperimentazione del triennio 2019-21, la pace contributiva in vigore da quest’anno non conta sulla detrazione al 50% dalla spesa sostenuta. Di conseguenza, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2025 il contributo è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
L’onere di riscatto può essere corrisposto in un’unica soluzione oppure tramite rateizzazione. Le rate, fino a un massimo di 120, devono avere un importo minimo di 30 euro e non sono gravate dall’applicazione di interessi. Come riporta la circolare dell’Istituto la rateizzazione “non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o se sono determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari”. In questi casi la somma dovuta dovrà essere versata in un’unica soluzione.
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