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Nuova posizione della Cassazione sui contributi figurativi ai fini del raggiungimento della pensione anticipata ex Legge Fornero 201 2011. I motivi della svolta.

 

Le pensioni anticipate del Governo Monti tornano al centro del dibattito grazie alla sentenza della Corte di cassazione n. 24916 del 17 settembre 2024 la quale si è espressa in senso favorevole sulla loro validità.
I contributi figurativi sono contributi fittizi , cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore, che vengono accreditati dall’Inps/Inpdap sul conto assicurativo del lavoratore per i periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro.

La questione sottoposta alla Corte riguarda i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata che dal 1° gennaio 2012 ha sostituito la pensione d’ anzianità per la generalità dei lavoratori iscritti all’Inps. Se sino al 2011 era possibile accedere alla prestazione con 40 anni di contributi (oppure con il raggiungimento di un requisito dato dalla somma dell’età anagrafica con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni) dal 1° gennaio 2012 il dl n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, ha innalzato il requisito contributivo portandolo a 42 anni ed un mese (41 anni ed un mese per le donne).

Per effetto delle successive riforme e adeguamenti alla speranza di vita, attualmente i requisiti sono pari a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) più una finestra di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

L’Inps con Circolare n. 35/2012 aveva confermato, per i soli assicurati presso l’AGO, (cioè i lavoratori del settore privato) che resta il requisito contemplato nell’art. 22 l. n. 153/1969, individuato in 35 anni di contribuzione effettiva, cioè senza computo della contribuzione figurativa derivante da malattia e disoccupazione.

 

La Cassazione ha affermato, quindi il seguente principio di diritto: Secondo la Corte, la legge parla di anzianità contribuiva senza distinguere tra versamenti effettivi e figurativi per quanto riguarda la richiesta della pensione anticipata:


“Nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva”.

 

Significa che, anche i periodi di malattia, congedo, cassa integrazione ecc. che di norma generano la maturazione di periodi di anzianità figurativi finora non considerati validi nel computo dei 35 anni minimi di lavoro effettivo, secondo la Cassazione contribuiscono al raggiungimento della soglia.

 

Come detto le sentenze del 2024 rappresentano un cambiamento significativo nella giurisprudenza. Tuttavia, poiché queste decisioni non sono state pronunciate dalle Sezioni Unite della Cassazione, l’INPS potrebbe continuare ad applicare la vecchia interpretazione in via generale, limitando la nuova lettura ai soli casi dei ricorrenti.

Ulteriori sviluppi potrebbero arrivare da un intervento legislativo o da una sentenza definitiva delle Sezioni Unite. 

Nel frattempo coloro che si trovano prossimi alla pensione anticipata potrebbero valutare la possibilità di un ricorso legale per ottenere dai giudici   il riconoscimento dei contributi figurativi nel computo totale ai fini del raggiungimento dei requisiti.

 

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